Sez. 1, Sentenza n. 1681 del 15/02/2000 (Rv. 533875 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Pagamento dell'imposta da parte di uno dei coobbligati, come definita all'esito del giudizio tributario proposto dal medesimo - Effetti - Estinzione del debito d'imposta - Anche a favore dei coobbligati rimasti inerti, e del coobbligato non avvalsosi, nel corso dell'autonomo giudizio da lui intrapreso, della facoltà di invocare l'estensione del giudicato favorevole già conseguito dal primo coobbligato.
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA
Nell'ipotesi di più coobbligati solidali d'imposta taluno solo dei quali abbia provveduto ad impugnare l'avviso di accertamento, l'avvenuto pagamento dell'imposta da parte dello stesso così come definita all'esito del giudizio, determina l'estinzione ipso iure del debito d'imposta anche nei confronti di tutti gli altri coobbligati. Tale effetto estintivo è rilevabile e deducibile anche in sede di giudizio di legittimità ed inoltre opera anche nei confronti di altro coobbligato di imposta che, avendo anch'egli eventualmente impugnato l'avviso di accertamento, non si sia però avvalso, nella fase del giudizio di merito, della facoltà di invocare l'estensione ex art. 1306 cod. civ. del giudicato già conseguito dall'altro coobligato in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 1292
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)