Sez. 5, Sentenza n. 998 del 24/01/2001 (Rv. 543427 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Opponibilità del giudicato favorevole ottenuto dal coobbligato solidale - Art. 1306, secondo comma, cod. civ. - Portata - Limiti - Pagamento effettuato dal condebitore solidale non impugnante - Ripetibilità in ragione del giudicato favorevole - Preclusione - Motivi.
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA
Il condebitore solidale, rimasto estraneo al giudizio, può, in base all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., "opporre" al creditore la sentenza favorevole ad uno dei condebitori in solido- salvo che non sia fondata su ragioni personali al condebitore, parte del giudizio. Se opporre una tale sentenza costituisce una facoltà che egli è libero di esercitare oppure no, il pagamento che egli abbia effettuato, prima o dopo il formarsi del giudicato favorevole nei confronti del condebitore, costituisce esercizio negativo e consumazione di quella facoltà, impedendo che possa successivamente ripetersi quanto sia stato in tal modo pagato; il pagamento, infatti, comportando l'estinzione del vincolo obbligatorio rientrante nel "fascio" di rapporti facenti capo a soggetti distinti, preclude ogni possibilità di dedurre a fondamento dell'azione di ripetizione una circostanza idonea a paralizzare la pretesa del creditore solo in via di eccezione (e ciò in maniera tassativa, come si evince dalla relazione col precedente comma primo dello stesso art. 1306 cod. civ., espressione della regola generale sulla cosa giudicata sostanziale, formulata nell'art. 2909 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)