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Sez. 5 - , Ordinanza n. 33522 del 27/12/2018 (Rv. 652062 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE | Immobili - Carattere strumentale - Requisiti - Impossibilità di diversa destinazione senza radicali trasformazioni - Prova - Onere a carico del contribuente.
Stato
decisa il 2018-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652062-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 917 del 1986 gli immobili appartenenti ad imprese commerciali gestite da società di capitali costituiscono beni strumentali, anche se non sono utilizzati direttamente e sono dati in locazione, solo se per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa destinazione senza trasformazioni radicali, restando altrimenti assoggettati al regime proprio delle fonti di reddito fondiario: in detta ipotesi incombe sul contribuente che intenda far valere la natura strumentale dell'immobile l'onere di provare la destinazione esclusiva dello stesso all'attività propria dell'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 40, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)