Sez. 2, Sentenza n. 3454 del 25/11/1972 (Rv. 361338 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI - EQUIPARAZIONE AI CONTRIBUTI OBBLIGATORI - BRACCIANTI AGRICOLI - LIMITI - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI - EQUIPARAZIONE AI CONTRIBUTI OBBLIGATORI - BRACCIANTI AGRICOLI - LIMITI - ESCLUSIONE.*
L'equiparazione, in materia di previdenza sociale, 'a tutti gli effettì, dei contributi volontari a quelli obbligatori, stabilita dall'art 6 della legge 4 aprile 1952 n 218, non puo, per i braccianti agricoli, trovare un limite nel fatto che tale categoria di assicurati sia ramificata nelle sottocategorie dei permanenti, degli abituali, degli occasionali e degli eccezionali.*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 6, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)