Sez. 1, Sentenza n. 1483 del 05/03/1980 (Rv. 405036 - 01)
MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA - IN GENERE - ORDINE DEL CLIENTE ALLA BANCA DI ACCREDITAMENTO A FAVORE DI UN TERZO DI SOMME DESTINATE AD AFFLUIRE SUL CONTO DEL CLIENTE STESSO, IN PAGAMENTO DI UN PROPRIO DEBITO VERSO IL TERZO - MANDATO A FAVORE DI TERZO - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE IN TEMA DI REVOCA.*
MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA - IN GENERE - ORDINE DEL CLIENTE ALLA BANCA DI ACCREDITAMENTO A FAVORE DI UN TERZO DI SOMME DESTINATE AD AFFLUIRE SUL CONTO DEL CLIENTE STESSO, IN PAGAMENTO DI UN PROPRIO DEBITO VERSO IL TERZO - MANDATO A FAVORE DI TERZO - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE IN TEMA DI REVOCA.*
Qualora il cliente, con riguardo a somme che debbano successivamente affluire sul proprio conto, dia alla banca l'ordine di accreditarle in favore di un terzo, in pagamento di un proprio debito verso quest'ultimo, il relativo mandato risulta conferito a soddisfacimento non di una mera aspettativa economica e di fatto di detto terzo, ma di un suo diritto soggettivo, e, pertanto, resta soggetto alla disciplina dettata dall'art 1723 secondo comma cod civ. ne consegue che, in applicazione di tale norma, la quale, salva la ricorrenza di una giusta causa, stabilisce l'inefficacia obiettiva ed assoluta della revoca del mandato conferito anche nell'interesse del terzo, il mandante non puo respingere le conseguenze dell'esecuzione del mandato, e la banca, legittimata a far valere l'irrevocabilita di tale mandato, mantiene la facolta di porre in essere l'attivita gestoria demandatale, pure dopo la revoca, e malgrado che questa sia intervenuta prima che quelle somme siano materialmente affluite sul conto del mandante stesso. (V 848/76, mass n 379511).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723, Cod. Civ. art. 1856
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)