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Sez. 1, Sentenza n. 848 del 11/03/1976 (Rv. 379511 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - DESTINATARIO - IN GENERE - INCARICO DATO DA UN DEBITORE AD UNA BANCA DI VERSARE RATEALMENTE LE SOMME DOVUTE AL CREDITORE - PREVIA AUTORIZZAZIONE DI QUEST'ULTIMO - ACCETTAZIONE DELLO INCARICO SENZA ASSUNZIONE D'IMPEGNI NEI CONFRONTI DEL CREDITORE - NATURA GIURIDICA DELL'INCARICO - MANDATO NELL'INTERESSE DEL CREDITORE INDICATO QUALE ADIECTUS SOLUTIONIS CAUSA - DELEGAZIONE DI DEBITO, DI PAGAMENTO O MANDATO IN FAVORE DI TERZO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379511-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - DESTINATARIO - IN GENERE - INCARICO DATO DA UN DEBITORE AD UNA BANCA DI VERSARE RATEALMENTE LE SOMME DOVUTE AL CREDITORE - PREVIA AUTORIZZAZIONE DI QUEST'ULTIMO - ACCETTAZIONE DELLO INCARICO SENZA ASSUNZIONE D'IMPEGNI NEI CONFRONTI DEL CREDITORE - NATURA GIURIDICA DELL'INCARICO - MANDATO NELL'INTERESSE DEL CREDITORE INDICATO QUALE ADIECTUS SOLUTIONIS CAUSA - DELEGAZIONE DI DEBITO, DI PAGAMENTO O MANDATO IN FAVORE DI TERZO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Il negozio con il quale il debitore - autorizzato dal creditore al soddisfo rateale del debito, in corrispondenza di analoghi pagamenti rateali a lui dovuti da una banca - conferisce a questa ultima l'incarico di versare le somme spettantegli direttamente al proprio creditore, configura, ove la banca accetti l'incarico, senza assumere alcun impegno nei confronti od in favore del creditore, un mandato nell'interesse del creditore, indicato quale adiectus solutionis causa (art 1188 cod civ), in base al quale la banca, pagando il creditore del proprio mandante, soddisfa il suo debito verso il secondo, e non il debito del secondo verso il primo, ed in forza del quale nessun diritto nei confronti della banca scaturisce in favore del creditore. Detto negozio, infatti, non concretizza una delegazione di debito, difettando il requisito dell'assunzione da parte del delegato dell'obbligazione del delegante nei confronti del delegatario, ne una delegazione di pagamento, difettando il requisito della sostituzione del delegato al delegante nell'adempimento del debito di quest'ultimo verso il delegatario, ne, infine, un contratto di mandato in favore di terzo, difettando il requisito dell'attribuzione convenzionale al terzo di un diritto da far valere nei confronti del mandatario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 1268, Cod. Civ. art. 1269, Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1722, Cod. Civ. art. 1723

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)