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Sez. 2, Sentenza n. 1006 del 09/04/1973 (Rv. 363413 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICABILITA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1973-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363413-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICABILITA - PRESUPPOSTI.*

A norma dell'art 1226 cod civ il giudice puo e deve procedere alla liquidazione del danno con criteri di approssimazione e di probabilita quando dagli Atti di causa non emergano dati attendibili ed esatti che consentano di determinarne l'ammontare preciso. A tal fine deve ritenersi che il danno non possa essere provato nel suo ammontare non solo nel caso di impossibilita da parte del soggetto di fornire congrui e idonei elementi al riguardo, ma anche quando, pur essendosi svolta un'attivita processuale, diretta a fornire elementi probatori, il giudice non riconosca agli stessi una sicura efficacia per l'esatta Determinazione del danno. (Conf 2904/72, mass n 360636).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)