Sez. 3, Sentenza n. 2904 del 06/10/1972 (Rv. 360636 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - DANNO EMERGENTE - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - IMPOSSIBILITA DELLA PROVA - CARATTERE RELATIVO - SUFFICIENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - DANNO EMERGENTE - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - IMPOSSIBILITA DELLA PROVA - CARATTERE RELATIVO - SUFFICIENZA.*
La norma dell'art 1226 cod civ, secondo cui la potesta attribuita al giudice di merito di liquidare il danno emergente in via equitativa e subordinata alla condizione della impossibilita di provare il danno nel suo preciso ammontare, non va intesa in senso assoluto, ma in senso relativo, onde detta impossibilita e configurabile anche quando gli elementi forniti dal danneggiato non possa riconoscersi sicura efficacia probatoria. (Conf 2259'69, mass n 341631).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)