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Sez. 3, Sentenza n. 2904 del 06/10/1972 (Rv. 360636 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - DANNO EMERGENTE - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - IMPOSSIBILITA DELLA PROVA - CARATTERE RELATIVO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1972-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360636-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - DANNO EMERGENTE - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - IMPOSSIBILITA DELLA PROVA - CARATTERE RELATIVO - SUFFICIENZA.*

La norma dell'art 1226 cod civ, secondo cui la potesta attribuita al giudice di merito di liquidare il danno emergente in via equitativa e subordinata alla condizione della impossibilita di provare il danno nel suo preciso ammontare, non va intesa in senso assoluto, ma in senso relativo, onde detta impossibilita e configurabile anche quando gli elementi forniti dal danneggiato non possa riconoscersi sicura efficacia probatoria. (Conf 2259'69, mass n 341631).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)