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Sez. 5, Sentenza n. 7328 del 13/05/2003 (Rv. 562970 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Tassa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese - Rimborso - Termine triennale di decadenza - Applicazione - Compatibilità con il diritto comunitario - Sussistenza - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2003-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562970-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

In tema di tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, il diritto di ottenere il relativo rimborso (conseguente alla incompatibilità di tale tassa con la normativa comunitaria) è soggetto al termine di decadenza triennale stabilito dall'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (applicabile in tutte le ipotesi di rimborso di pagamenti delle tasse anzidette non dovute), termine espressamente richiamato dall'art. 11, comma secondo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e la cui compatibilità con il diritto comunitario è stata ribadita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 10 settembre 2002, nelle cause riunite C - 216/99 e C - 222/99. Nè, infine, può ritenersi che tale disciplina ponga dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 11 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 10, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)