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Sez. 1, Sentenza n. 4991 del 22/05/1999 (Rv. 526540 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Iscrizione delle società nel registro delle imprese - Tassa per l'iscrizione annuale ex D.L. n. 853 del 1984 e successive modifiche - Contrasto con la disciplina della direttiva CEE n. 335 del 1969 - Conseguente carattere indebito del versamento - Richiesta di rimborso - Termine triennale di decadenza ex art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972 - Applicabilità - Compatibilità con il diritto comunitario - Sussistenza - Questione di costituzionalità circa la durata e la decorrenza del termine - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1999-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526540-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

Il diritto di ottenere - in dipendenza del contrasto della relativa disciplina impositiva con la direttiva CEE 17 luglio 1969 n. 335 - il rimborso della tassa annuale di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, versata da una società ai sensi del D.L. 19 dicembre 1984 n. 853 (convertito nella legge 17 febbraio 1985 n. 17) e successive modificazioni, è soggetto al termine triennale di decadenza, di cui all'art. 13 secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, posto che tale termine è applicabile ad ogni ipotesi di rimborso di pagamenti di imposta non dovuti e considerato che ogni dubbio in proposito risulta, comunque, eliminato dall'espresso richiamo che di quel termine è stato fatto nell'art. 11 secondo comma della legge 23 dicembre 1998 n. 443. L'applicabilità del suddetto termine è, peraltro, compatibile con i principi dell'ordinamento comunitario, giacché il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro di apporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in sua violazione un termine di decadenza derogatorio del normale termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito tra privati, a condizione che esso trovi - come nella specie - applicazione anche alle azioni di ripetizione di tributi riscossi indebitamente, che siano fondate sul diritto interno di ciascuno Stato. Detta applicabilità, inoltre, non giustifica alcun dubbio di costituzionalità della norma del citato art. 13 secondo comma, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 23, 24 e 113 della Costituzione e la relativa questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST., Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 443 art. 11, Direttive Commissione CEE 17/07/1969 num. 335, Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/1992 num. 513, Costituzione art. 11, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 23, Costituzione art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)