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Sez. 2 - , Ordinanza n. 17856 del 22/06/2023 (Rv. 668325 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATI E DONAZIONI IN CONTO DI LEGITTIMA | Successione legittima degli eredi legittimari in concorso con un legatario - Insufficienza del “relictum” a soddisfare la quota di riserva di uno o più legittimari - Esperibilità dell’azione di riduzione da parte dei legittimari lesi direttamente contro il legatario - Esclusione - Modificazione in primis delle quote di successione legittima per ridurre ex lege o sanare la lesione ex art. 553 c.c. - Necessità - Fattispecie. SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668325-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATI E DONAZIONI IN CONTO DI LEGITTIMA

In caso di successione legittima degli eredi legittimari in concorso con un legatario, ove il "relictum" non sia sufficiente a soddisfare la quota di riserva di uno o più legittimari, l'azione di riduzione contro i destinatari di donazioni o disposizioni testamentarie non è ammessa se non quando la riduzione di diritto delle quote degli altri eredi legittimi non sia sufficiente per reintegrare la riserva dei legittimari, trovando applicazione l' art. 553 c.c.(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, nonostante avesse accertato che parte degli eredi avevano ricevuto donazioni dal "de cuius", aveva ridotto il legato, lasciando ferma in favore dei primi l'intera quota intestata in base al rilievo che le liberalità ricevute erano inferiori rispetto alla rispettiva quota di legittima, così operando in contrasto con l'art. 553 c.c.).

Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 561, Cod. Civ. art. 563

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)