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Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013 (Rv. 625937 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Accertamento della "legitimatio ad causam" delle parti - Incidenza sulla "potestas iudicandi" del collegio arbitrale - Difetto di quest'ultima - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2013-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625937-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE

In tema di lodo arbitrale, l'accertamento della "legitimatio ad causam" delle parti coinvolge la stessa "potestas judicandi" degli arbitri, il cui difetto, comportando un vizio insanabile del lodo a norma dell'art. 829 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), è rilevabile di ufficio nel giudizio di impugnazione, anche in sede di legittimità, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nell'ambito del procedimento arbitrale, qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2907, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Legge 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)