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Sez. L, Sentenza n. 6425 del 23/03/2006 (Rv. 587692 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Collegio arbitrale - Difetto di "potestas iudicandi" - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587692-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE

A norma dell'art. 829 cod. proc. civ., il difetto di "potestas iudicandi" del collegio arbitrale può essere rilevato anche d'ufficio, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nell'ambito del procedimento arbitrale, soltanto qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria, mentre, in tutti gli altri casi - e, cioè, nelle ipotesi di nomine avvenute con modalità diverse da quelle previste dalle parti o, in difetto, dal codice di rito civile - l'irregolare composizione del collegio decidente può costituire motivo di impugnazione soltanto quando essa sia stata già denunciata nel corso del giudizio arbitrale. (Nella specie la Corte di legittimità ha ritenuto la conformità a tale principio di diritto della statuizione della Corte di appello che aveva qualificato come inammissibile il motivo di gravame, in quanto attinente ad un'ipotesi di nullità prevista dall'art. 829 n. 2 cod. proc. civ. e mai dedotta nel giudizio arbitrale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)