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Sez. 1, Sentenza n. 19084 del 25/09/2015 (Rv. 636675 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Debito di somma determinata in valuta estera, convertibile in moneta italiana - Natura - Debito di valuta - Costituzione in mora del debitore - Trasformazione in debito di valore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di aiuti comunitari all'agricoltura.
Stato
decisa il 2015-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636675-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA

L'obbligazione pecuniaria avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro in valuta estera convertibile in moneta italiana sulla base di un semplice calcolo aritmetico con riferimento al tasso ufficiale di sconto (nella specie, aiuto comunitario ai produttori di olio, da corrispondere in ecu, il cui valore di conversione in lire era fissato dall'art. 1 del reg. CEE n. 1502 del 1985), integra un debito di valuta, insuscettibile di trasformarsi in debito di valore a seguito di costituzione in mora del debitore, sia per la facoltà che quest'ultimo ha, ex art. 1278 c.c., di convertire la moneta estera in quella avente corso legale anche solamente all'atto del pagamento, sia in virtù del principio della "perpetuatio obligationis".

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 23/05/1985 num. 1502 art. 1, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)