Sez. 5, Sentenza n. 38967 del 11/10/2005 Ud. (dep. 24/10/2005) Rv. 232571 - 01
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE | Richiesta di trasmissione degli atti alla Corte europea di giustizia per accertare e dichiarare, in via incidentale e interpretativa, l'inadeguatezza della normativa nazionale sul falso in bilancio, introdotta con l'art. 1 D.Lgs. n. 61 del 2002 - Inammissibilità - Ragioni.
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE
E inammissibile la richiesta di trasmissione degli atti alla Corte europea di giustizia, in via incidentale e interpretativa, per dichiarare l'inadeguatezza della normativa introdotta con l'art. 1 del D.Lgs. n. 61 del 2002 a sanzionare i fatti di falso in bilancio commessi prima dell'entrata in vigore del suddetto D.Lgs. e dai quali sia derivato un danno, previo accertamento dell'incompatibilità della stessa con l'art. 6 della direttiva 68/151 (prima direttiva sul diritto societario) - in virtù della quale gli Stati membri stabiliscono adeguate sanzioni per i casi di mancata pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite - nonché della direttiva 78/660 Cee - che impone l'obbligo di un quadro globale della situazione societaria -, in quanto tale controllo può avere l'effetto di escludere l'applicazione del regime sanzionatorio più mite previsto dalla normativa nazionale surrichiamata, in guisa da violare il principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite - che fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri - e, quindi, da porsi in contrasto con i limiti derivanti dalla natura stessa di qualsiasi direttiva, la quale non può determinare o aggravare la responsabilità penale degli imputati.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 art. 1 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)