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Sez. U, Sentenza n. 22225 del 19/01/2012 Ud. (dep. 08/06/2012) Rv. 252454 - 01

GIUDIZIO - IN GENERE | Prodotti con marchio contraffatto - Richiesta di trasmissione degli atti alla Corte europea di giustizia per accertare e dichiarare la necessità della sanzione penale - Inammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252454-01

GIUDIZIO - IN GENERE

In tema di prodotti con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, è inammissibile la richiesta di trasmissione degli atti alla Corte europea di giustizia, in via incidentale e interpretativa, al fine di sentir dichiarare che alla legislazione nazionale è imposto l'uso delle sanzioni penali con esclusione di quelle di natura amministrativa, in quanto detto rinvio, essendo finalizzato ad una disapplicazione della norma interna per contrasto con il diritto comunitario (nella specie, la direttiva Enforcement n. 2004/48/CE), si tradurrebbe in una interpretazione in "malam partem" con conseguente punibilità di fatti non previsti come reato dallo Stato italiano al tempo della condotta.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, Costituzione art. 25, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 48, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST. PENDENTE, Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/2009 num. 99 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)