Sez. L, Sentenza n. 12227 del 29/12/1990 (Rv. 470336 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI - BENEFICIO DELL'ACCREDITO EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 96 DEL 1955 - APPLICABILITÀ AI LAVORATORI AUTONOMI - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI - BENEFICIO DELL'ACCREDITO EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 96 DEL 1955 - APPLICABILITÀ AI LAVORATORI AUTONOMI - ESCLUSIONE.*
Il beneficio dell'accredito dei contributi figurativi previsto dall'art. 5 della legge n. 96 del 1955 e successive modificazioni (in particolare, art. 2 legge 22 dicembre 1980 n. 932) non è applicabile ai lavoratori autonomi ma soltanto ai lavoratori subordinati (come ritenuto anche dalla Corte costituzionale, che, con ordinanza n. 357 del 1988, ha dichiarato manifestamente infondata la questione d'incostituzionalità per disparità di trattamento), tenuto conto che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 96 del 1955 l'Assicurazione generale obbligatoria i.V.S. era prevista solo per i lavoratori subordinati e che la successiva formulazione del citato art. 5 non ha comportato l'ampliamento dell'originaria portata del predetto beneficio, la cui limitazione ai lavoratori subordinati si desume anche dalla previsione - ad opera della legge n. 1424 del 1965 (interpretativa dell'art. 3 della legge n. 284 del 1961) - della commisurazione dei contributi figurativi accreditabili alla retribuzione della categoria e della qualifica professionale dei lavoratori perseguitati.*
Riferimenti normativi: Legge 10/03/1955 num. 96 art. 5, Legge 03/04/1961 num. 284 art. 3, Legge 24/04/1967 num. 261 art. 3, Legge 22/12/1980 num. 932 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)