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Sez. 3, Sentenza n. 17914 del 25/11/2003 (Rv. 568434 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A. | Responsabilità degli amministratori e degli impiegati comunali nei confronti del privato - Presupposti - Adozione del provvedimento in violazione di un interesse giuridicamente protetto - Dolo o colpa grave - Valutazione sull'elemento soggettivo - Giudizio di merito - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2003-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568434-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A.

Nelle controversie alle quali si applichino, ratione temporis, l'art. 58 della l. 8 giugno 1990, n.142, nonché gli artt. 22 e 23 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, perché possa configurarsi la responsabilità degli amministratori come degli impiegati di un comune per i danni causati al cittadino in conseguenza di provvedimenti adottati nell'esercizio della proprie funzioni è necessario che il provvedimento sia stato adottato in lesione di una situazione di interesse protetto, e che nell'adottarlo amministratori o pubblici funzionari abbiano agito con dolo o colpa grave. La valutazione relativa alla sussistenza o meno di tale elemento soggettivo è rimessa al giudice di merito, e non è sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 10/01/1957 num. 3 art. 23, Legge 10/01/1957 num. 3 art. 22, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)