Sez. L, Sentenza n. 11639 del 27/10/1992 (Rv. 479154 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Maternità | Lavoratrice agricola - Diritto all'indennità per il periodo di astensione obbligatoria - Presupposto - Requisito del compimento nell'anno del numero minimo di giornate lavorative - Estremi.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Maternità
La sussistenza del diritto della lavoratrice agricola all'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, prevista dall'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, presuppone che il requisito del compimento nell'anno del numero minimo di giornate lavorative, necessario per l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970 n. 83 (elenchi il cui periodo annuale di validità - "rectius", di efficacia - va riferito all' anno successivo a quello in cui le giornate registrate sono state compiute) si sia realizzato nell'anno antecedente a quello in cui cade il suddetto periodo di astensione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 art. 10, Decr. Legisl. Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 3 CORTE COST., Decr. Legisl. Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 15, Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)