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Sez. 2, Sentenza n. 3891 del 27/11/1974 (Rv. 372435 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - CONDANNA AD UN OBBLIGO DI FARE - MODALITA DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DIRETTA DA PARTE DELL'ATTORE - PRONUNCIA NELLA SENTENZA DI CONDANNA - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372435-01

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - CONDANNA AD UN OBBLIGO DI FARE - MODALITA DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DIRETTA DA PARTE DELL'ATTORE - PRONUNCIA NELLA SENTENZA DI CONDANNA - PRECLUSIONE.*

Il giudice che accolga la domanda diretta alla condanna del convenuto all'adempimento di un Obbligo di fare non puo autorizzare l'attore ad eseguire le opere per le quali e stata emessa condanna, qualora il soccombente non vi provveda entro un certo termine dal passaggio in giudicato della sentenza, spettando al giudice dell'esecuzione di stabilire le modalita dell'esecuzione secondo le Disposizioni degli artt 612, 613 e 614 cod proc civ. (Conf 1422'72, mass n 358025).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 613 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 614

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)