Sez. 2, Sentenza n. 1422 del 10/05/1972 (Rv. 358025 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - CONDANNA AD UN OBBLIGO DI FARE - MODALITA DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DIRETTA DA PARTE DELL'ATTORE - PRONUNCIA NELLA SENTENZA DI CONDANNA - PRECLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - CONDANNA AD UN OBBLIGO DI FARE - MODALITA DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DIRETTA DA PARTE DELL'ATTORE - PRONUNCIA NELLA SENTENZA DI CONDANNA - PRECLUSIONE.*
Il giudice che accolga la domanda diretta alla condanna del convenuto all'adempimento di un Obbligo di fare non puo autorizzare l'attore ad eseguire le opere per cui e stata emessa condanna, qualora il soccombente non vi provveda entro un certo termine dal passaggio in giudicato della sentenza, spettando al giudice dell'esecuzione di stabilire le modalita dell'esecuzione secondo le Disposizioni degli articoli 612, 613 e 614 cod proc civ. (V 3055'68, mass n 335926).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 613 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)