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Sez. 2, Sentenza n. 3299 del 07/12/1962 (Rv. 254846 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - ACQUISTO, DA PARTE DELL'ASCENDENTE, CON DANARO PROPRIO DI IMMOBILI A NOME DEI FIGLI - COLLAZIONE DEL DANARO E NON DEI BENI ACQUISTATI - IMPUTAZIONE O CONFERIMENTO - PRINCIPIO NOMINALISTICO.*
Stato
decisa il 1962-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/254846-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - ACQUISTO, DA PARTE DELL'ASCENDENTE, CON DANARO PROPRIO DI IMMOBILI A NOME DEI FIGLI - COLLAZIONE DEL DANARO E NON DEI BENI ACQUISTATI - IMPUTAZIONE O CONFERIMENTO - PRINCIPIO NOMINALISTICO.*

Qualora determinati immobili siano stati acquistati in vita dell'ascendente, con denaro proprio, in nome e nell'interesse dei figli, la ricostruzione del patrimonio ereditario deve compiersi mediante collazione del denaro esborsato per l'acquisto e non gia dei beni acquistati con il denaro stesso. L'imputazione o il conferimento sono soggetti in questo caso al principio nominalistico con esclusione di qualsiasi rivalutazione. (V 1195/60, 1411/59, 3272/58, 236/58, 2954/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 747 CORTE COST., Cod. Civ. art. 751 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)