Sez. 2, Sentenza n. 3299 del 07/12/1962 (Rv. 254846 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - ACQUISTO, DA PARTE DELL'ASCENDENTE, CON DANARO PROPRIO DI IMMOBILI A NOME DEI FIGLI - COLLAZIONE DEL DANARO E NON DEI BENI ACQUISTATI - IMPUTAZIONE O CONFERIMENTO - PRINCIPIO NOMINALISTICO.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - ACQUISTO, DA PARTE DELL'ASCENDENTE, CON DANARO PROPRIO DI IMMOBILI A NOME DEI FIGLI - COLLAZIONE DEL DANARO E NON DEI BENI ACQUISTATI - IMPUTAZIONE O CONFERIMENTO - PRINCIPIO NOMINALISTICO.*
Qualora determinati immobili siano stati acquistati in vita dell'ascendente, con denaro proprio, in nome e nell'interesse dei figli, la ricostruzione del patrimonio ereditario deve compiersi mediante collazione del denaro esborsato per l'acquisto e non gia dei beni acquistati con il denaro stesso. L'imputazione o il conferimento sono soggetti in questo caso al principio nominalistico con esclusione di qualsiasi rivalutazione. (V 1195/60, 1411/59, 3272/58, 236/58, 2954/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 747 CORTE COST., Cod. Civ. art. 751 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)