Sez. 2, Sentenza n. 25188 del 15/10/2008 (Rv. 605463 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Apertura di un ballatoio di collegamento tra abitazioni e pubblica via - Veduta ex art. 905 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di limitazioni legali alla proprietà, l'apertura di un ballatoio di collegamento tra la pubblica via e l'ingresso delle abitazioni situate al primo e al secondo piano può essere qualificata veduta ed assoggettata al regime giuridico del rispetto delle distanze fissato nell'art. 905 cod. civ., quando sia idonea, per ubicazione, consistenza e struttura, a consentire l'affaccio sul fondo vicino.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)