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Sez. L, Sentenza n. 69 del 06/01/1981 (Rv. 410459 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO - DEI FUNZIONARI DEGLI ENTI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - VALORE PROBATORIO - FINO A QUERELA DI FALSO - LIMITI - CIRCOSTANZE APPRESE DA TERZI OD IN SEGUITO AD ALTRE INDAGINI - ATTENDIBILITA - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONE - CARATTERE SPECIFICO DELLA PROVA - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410459-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO - DEI FUNZIONARI DEGLI ENTI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - VALORE PROBATORIO - FINO A QUERELA DI FALSO - LIMITI - CIRCOSTANZE APPRESE DA TERZI OD IN SEGUITO AD ALTRE INDAGINI - ATTENDIBILITA - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONE - CARATTERE SPECIFICO DELLA PROVA - MANCANZA - CONSEGUENZE.*

I verbali redatti dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza (o dai funzionari dell'ispettorato del lavoro) in tema di omesso o irregolare versamento dei contributi assicurativi fanno fede fino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che li ha firmati nonche delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali stessi - per la garanzia connessa alla natura pubblica dell'organo da cui provengono - possiedono un grado di attendibilita che non puo essere infirmato se non da una specifica prova contraria e, se questa non sia offerta o raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati. (Conf 3700/78, mass n 393215).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 01/03/1945 num. 177 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)