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Sez. L, Sentenza n. 23 del 10/01/1990 (Rv. 464738 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - INDAGINI PRELIMINARI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464738-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - INDAGINI PRELIMINARI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

In tema di sanzioni disciplinari non sono illegittime quelle indagini preliminari che il datore di lavoro eventualmente svolga al fine di acquisire - anche mediante l'audizione del lavoratore - i necessari elementi di giudizio per verificare la configurabilità, o meno, di un illecito disciplinare a carico di quest'ultimo, sempre che all'esito delle suddette indagini il datore di lavoro proceda alla rituale contestazione dell'addebito (ex art. 7 statuto lavoratori) con possibilità per il lavoratore incolpato di difendersi anche con l'assistenza dei rappresentanti sindacali. (Conf 7724/86, mass n 449702).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)