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Sez. L, Sentenza n. 11095 del 10/11/1997 (Rv. 509716 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Indagini, anche riservate dirette ad acquisire elementi di giudizio circa l'effettiva necessità di incolpare il prestatore - Ammissibilità - Presupposti - Condizioni - Accertamento tecnico preventivo ex art. 696 cod. proc. civ. - Finalità e requisiti - Differenze - Incidenza negativa della relativa previsione normativa sulla ammissibilità delle indagini a fini disciplinari - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509716-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di sanzioni disciplinari al lavoratore, deve ritenersi consentito al datore di lavoro, al fine di acquisire elementi di giudizio circa l'effettiva necessità di incolpare il prestatore, svolgere indagini, anche riservatamente se le esigenze di accertamento della verità lo richiedano, ossia quando l'avviso delle stesse ai sospettati possa renderle inutili, purché all'esito di esse il datore proceda alla rituale contestazione dell'addebito ex art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed il prestatore abbia modo di difendersi; ne segue che per le caratteristiche dalle quali esse sono contraddistinte la ammissibilità di tali indagini non può esser revocata in dubbio dalla possibilità di accertamento tecnico preventivo, offerta dall'art. 696 cod. proc. civ. attese le diverse finalità di tale rimedio, il quale sul presupposto dell'urgenza, mira all'acquisizione di prove prima che il trascorrere del tempo le renda impossibili o inutili e richiede in ogni caso il contraddittorio con il controinteressato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)