Sez. L, Sentenza n. 3744 del 09/06/1981 (Rv. 414383 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - SOMMA AGGIUNTIVA - SANZIONE CIVILE DEL DATORE DI LAVORO - REGOLAMENTO CONVENZIONALE CONCERNENTE L'AMMISSIONE DEL DEBITORE AL PAGAMENTO RATEALE DEI CONTRIBUTI CON RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI ED ALLA CONDIZIONE DEL TEMPESTIVO VERSAMENTO DEI RATEI - MANCATO RISPETTO DI DETTO REGOLAMENTO - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - SOMMA AGGIUNTIVA - SANZIONE CIVILE DEL DATORE DI LAVORO - REGOLAMENTO CONVENZIONALE CONCERNENTE L'AMMISSIONE DEL DEBITORE AL PAGAMENTO RATEALE DEI CONTRIBUTI CON RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI ED ALLA CONDIZIONE DEL TEMPESTIVO VERSAMENTO DEI RATEI - MANCATO RISPETTO DI DETTO REGOLAMENTO - CONSEGUENZE.*
La somma aggiuntiva che il datore di lavoro e tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi, si configura come una sanzione civile di carattere risarcitorio preventivamente determinata dalla legge, che costituisce una conseguenza dell'inadempimento o del ritardo, e sorge alla scadenza del termine di pagamento dei contributi. Pertanto ove sia intervenuto un regolamento convenzionale di tale debito, in base al quale l'istituto previdenziale abbia ammesso il debitore al pagamento rateale dei contributi con il beneficio della riduzione delle sanzioni civile alla condizione del tempestivo versamento dei ratei, il mancato rispetto di tale convenzione comporta il ripristino della situazione antecedente, con la conseguenza che le sanzioni civili sono interamente dovute, detratto quanto gia corrisposto a tale titolo. (Conf 179/72, mass n 355962).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)