Sez. 2, Sentenza n. 179 del 26/01/1972 (Rv. 355962 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOMMA AGGIUNTIVA DOVUTA DAL DATORE DI LAVORO - NATURA DI SANZIONE CIVILE - CONSEGUENZA AUTOMATICA DELL'INADEMPIENZA - PAGAMENTI SUCCESSIVI - IRRILEVANZA. *
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOMMA AGGIUNTIVA DOVUTA DAL DATORE DI LAVORO - NATURA DI SANZIONE CIVILE - CONSEGUENZA AUTOMATICA DELL'INADEMPIENZA - PAGAMENTI SUCCESSIVI - IRRILEVANZA. *
La somma aggiuntiva che il datore di lavoro, in tema di previdenza ed assistenza obbligatoria, e tenuto a versare, in caso di omesso e ritardato pagamento dei contributi assicurativi e che si configura come una sanzione di natura civile, costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento e del ritardo e sorge in funzione e nel momento di esso e, cioe, alla scadenza del termine di pagamento dei contributi. Pertanto, i pagamenti effettuati dal debitore moroso, successivamente all'inadempienza, non influiscono sull'ammontare di essa, ne hanno il potere di ridurre l'iniziale sua Determinazione, ma vanno soltanto detratti dal totale dei crediti dell' istituto, rappresentato dal doppio dei contributi omessi. (Conf 25'66, mass n 320059).*
Riferimenti normativi: Legge 30/05/1955 num. 797 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)