Sez. 4, Sentenza n. 945 del 20/04/1971 Ud. (dep. 01/10/1971) Rv. 119155 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - MACCHINE A CILINDRI - INACCESSIBILITA ALLE ZONE DI IMBOCCO - CONDIZIONE - LIMITAZIONE DELL'OBBLIGO ALLA FASE DI LAVORAZIONE DELLE MACCHINE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - MACCHINE A CILINDRI - INACCESSIBILITA ALLE ZONE DI IMBOCCO - CONDIZIONE - LIMITAZIONE DELL'OBBLIGO ALLA FASE DI LAVORAZIONE DELLE MACCHINE - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo di rendere inaccessibile le zone di imbocco dei rulli delle macchine a cilindri (rullatrici, raffinatrici, macchine tipografiche e simili), mediante ripari Atti ad impedire la presa ed il trascinamento delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore, sussiste ogni volta che in concreto si crei una situazione di pericolo anche al di fuori della fase di lavorazione vera e propria delle macchine (ad esempio: nel corso delle operazioni di pulizia dei rulli).*
Riferimenti normativi: Legge 27/04/1955 num. 547 art. 132
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)