Sez. 4, Sentenza n. 4790 del 06/01/1983 Ud. (dep. 25/05/1983) Rv. 159196 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - MACCHINE - DISPOSITIVI DI SICUREZZA - LIMITAZIONE DELL'OBBLIGO ALLA FASE DI LAVORAZIONE DELLE MACCHINE - ESCLUSIONE - ESTENSIBILITÀ ALLA FASE DI MANUTENZIONE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - MACCHINE - DISPOSITIVI DI SICUREZZA - LIMITAZIONE DELL'OBBLIGO ALLA FASE DI LAVORAZIONE DELLE MACCHINE - ESCLUSIONE - ESTENSIBILITÀ ALLA FASE DI MANUTENZIONE.*
La normativa dettata dal d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nell'obbligare i responsabili di uno stabilimento meccanico ad adottare tutte quelle misure di sicurezza, sia generiche che specifiche, atte a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, prescrive che qualsiasi macchinario deve essere munito dei dispositivi necessari ad evitare eventi lesivi e non opera distinzioni fra le diverse fasi della lavorazione, tra le quali sono comprese le operazioni di normale manutenzione della macchina medesima. (Conf mass n 119155).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)