Sez. 3, Sentenza n. 23680 del 15/09/2008 (Rv. 604762 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA | Responsabilità del custode - Nozione di "custodia" - Strade consortili - Possibilità di un effettivo controllo da parte del consorzio proprietario - Sussistenza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA
Un consorzio di sviluppo industriale deve ritenersi custode, per i fini di cui all'art. 2051 cod. civ., delle strade interne all'area consortile ed aperte al pubblico transito, in quanto proprio la realizzazione e la gestione (anche) di tali beni costituisce lo scopo dell'attività consortile, a nulla rilevando se esse si trovino all'interno di un centro abitato od in area periferica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)