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Sez. 3, Sentenza n. 23680 del 15/09/2008 (Rv. 604762 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA | Responsabilità del custode - Nozione di "custodia" - Strade consortili - Possibilità di un effettivo controllo da parte del consorzio proprietario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604762-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA

Un consorzio di sviluppo industriale deve ritenersi custode, per i fini di cui all'art. 2051 cod. civ., delle strade interne all'area consortile ed aperte al pubblico transito, in quanto proprio la realizzazione e la gestione (anche) di tali beni costituisce lo scopo dell'attività consortile, a nulla rilevando se esse si trovino all'interno di un centro abitato od in area periferica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)