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Sez. 3, Sentenza n. 4168 del 23/06/1986 (Rv. 446954 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA IN RELAZIONE AL PROPOSITO DEL CONDUCENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - GIUDIZI IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - DIRITTO DI RIPRESA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA PREESISTENTE - OPERATIVITÀ.*
Stato
decisa il 1986-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446954-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA IN RELAZIONE AL PROPOSITO DEL CONDUCENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - GIUDIZI IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - DIRITTO DI RIPRESA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA PREESISTENTE - OPERATIVITÀ.*

Con riguardo ai rapporti agrari, l'art. 53, primo comma, della legge n. 203 del 1982, il quale, dopo avere stabilito l'applicabilità ai rapporti in corso, anche se oggetto di controversia, delle nuove norme della legge medesima, ad eccezione del caso in cui sia intervenuta sentenza già esecutiva o transazione, introduce una deroga con riferimento al disposto del precedente articolo 42 in tema di cosiddetto diritto di ripresa del concedente, pone una eccezione al principio prima fissato dell'immediata applicabilità della nuova disciplina. Ne consegue che le controversie già promosse dal concedente, per ottenere la cessazione della proroga legale del rapporto d'affitto in relazione al proposito di provvedere direttamente alla coltivazione del fondo, si sottraggono alla applicazione del citato art. 42, nonostante la sopravvenuta entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, prima di una sentenza esecutiva, e restano soggette alla disciplina della preesistente normativa in tema di diritto di ripresa del fondo. (Conf 6345/84, mass n 437943).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)