Sez. 3, Ordinanza n. 10593 del 09/05/2006 (Rv. 595570 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
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Il regolamento di competenza è ammesso soltanto contro l'ordinanza di sospensione necessaria del processo e non contro il provvedimento che abbia negato tale sospensione o abbia omesso di provvedere sulla medesima, stante la sua natura ordinatoria, sicché lo stesso è censurabile solo attraverso l'impugnazione della sentenza che ha definito il processo.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)