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Sez. 3, Ordinanza n. 10593 del 09/05/2006 (Rv. 595570 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Stato
decisa il 2006-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595570-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Il regolamento di competenza è ammesso soltanto contro l'ordinanza di sospensione necessaria del processo e non contro il provvedimento che abbia negato tale sospensione o abbia omesso di provvedere sulla medesima, stante la sua natura ordinatoria, sicché lo stesso è censurabile solo attraverso l'impugnazione della sentenza che ha definito il processo.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)