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Sez. U, Sentenza n. 37 del 29/01/2001 (Rv. 543517 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | In Genere.
Stato
decisa il 2001-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543517-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Il regolamento necessario di competenza è ammesso soltanto contro l'ordinanza di sospensione necessaria del processo e non contro il provvedimento che abbia omesso di provvedere sulla medesima, disponendo la prosecuzione del processo; pertanto, il regolamento di giurisdizione proposto avverso il provvedimento che abbia disatteso l'istanza di sospensione per litispendenza internazionale non può essere convertito in regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)