Sez. U, Sentenza n. 37 del 29/01/2001 (Rv. 543517 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | In Genere.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Il regolamento necessario di competenza è ammesso soltanto contro l'ordinanza di sospensione necessaria del processo e non contro il provvedimento che abbia omesso di provvedere sulla medesima, disponendo la prosecuzione del processo; pertanto, il regolamento di giurisdizione proposto avverso il provvedimento che abbia disatteso l'istanza di sospensione per litispendenza internazionale non può essere convertito in regolamento di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)