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Sez. 2, Sentenza n. 1434 del 03/06/1960 (Rv. 880891 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO - RILASCIO AL CONCEDENTE COLTIVATORE DIRETTO - CAPACITÀ LAVORATIVA - CRITERI DI DETERMINAZIONE - MOMENTO DI RIFERIMENTO.
Stato
decisa il 1960-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880891-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO - RILASCIO AL CONCEDENTE COLTIVATORE DIRETTO - CAPACITÀ LAVORATIVA - CRITERI DI DETERMINAZIONE - MOMENTO DI RIFERIMENTO.

Il concorso delle circostanze idonee ad impedire la proroga legale del contratto di affitto, nell'ipotesi che il locatore dichiari di volere coltivare direttamente il fondo, deve accertarsi con riguardo alla situazione esistente al momento in cui viene emessa la pronuncia. In tale ipotesi, la capacità lavorativa della famiglia del locatore va collegata non ad un'astratta e generica possibilità di adibire i propri familiari alla coltivazione del fondo, bensì alla situazione reale, nella quale detta possibilità dovrebbe estrinsecarsi e ricevere pratica attuazione.

Riferimenti normativi: Legge 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 25/06/1949 num. 353 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)