Sez. 1, Sentenza n. 3993 del 05/07/1982 (Rv. 421951 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - OCCULTAMENTO DELLE EFFETTIVE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONIUGE OBBLIGATO AL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - DEDUZIONE DELLA SIMULAZIONE DA PARTE DEL CONIUGE RICHIEDENTE DETTO ASSEGNO - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - OCCULTAMENTO DELLE EFFETTIVE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONIUGE OBBLIGATO AL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - DEDUZIONE DELLA SIMULAZIONE DA PARTE DEL CONIUGE RICHIEDENTE DETTO ASSEGNO - AMMISSIBILITÀ.*
Al fine dell'accertamento delle condizioni economiche dell'obbligato, il coniuge istante per l'assegno di divorzio può invocare, in qualità di terzo a norma dell'art. 1415 secondo comma cod. civ., la simulazione di Atti compiuti dall'altro coniuge, che implichi occultamento dell'effettiva consistenza di dette condizioni, sì da pregiudicare il riconoscimento e la quantificazione di quell'assegno (nella specie trattavasi della Costituzione da parte del marito, nel pregresso regime di separazione, di una società di persone con la propria convivente per la gestione di un negozio).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)