diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 644 del 30/01/1990 (Rv. 465080 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI DI SIMULAZIONE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - CONIUGE TITOLARE DI ASSEGNO PROVVISORIO DI MANTENIMENTO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465080-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI DI SIMULAZIONE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - CONIUGE TITOLARE DI ASSEGNO PROVVISORIO DI MANTENIMENTO - SUSSISTENZA.*

Il coniuge, titolare di assegno provvisorio di mantenimento, in pendenza di causa di separazione, ancorché soddisfatto dei ratei già maturati, può impugnare per simulazione, ai sensi dell'art. 1416 secondo comma cod. civ., l'atto, con cui l'altro coniuge, alienando i suoi beni, renda incerto l'ulteriore versamento dell'assegno medesimo, tenendo conto che la suddetta norma trova applicazione anche a tutela di crediti non ancora scaduti ed a prescindere dall'attuale verificarsi di un danno. (V 3993/82, mass n 421951; (V 2257/78, mass n 391659; (V 4452/76, mass n 383175).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1416

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)