Sez. 1, Sentenza n. 2612 del 23/10/1967 (Rv. 329985 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - APPLICABILITA ALLE CAUSE DI OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE FISCALE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - APPLICABILITA ALLE CAUSE DI OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE FISCALE.*
La sospensione dei termini processuali prevista dalla legge 14 luglio 1965, n 818 non si applica (art 3) alle cause ed ai procedimenti indicati nell'art 92 dell'ordinamento giudiziario (approvato con RD 30 gennaio 1941, n 12), che, nell'autorizzare la trattazione, durante il periodo feriale, delle cause di natura urgente, si riferisce, tra le altre, a quella di opposizione all'esecuzione; nel novero di queste non rientrano, peraltro le opposizioni ad ingiunzione fiscale.*
Riferimenti normativi: Legge 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)