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Sez. U, Sentenza n. 3608 del 29/10/1968 (Rv. 336860 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI- SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO- OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE FISCALE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1968-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336860-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI- SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO- OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE FISCALE - APPLICABILITA.*

L'opposizione all'ingiunzione fiscale, prevista dalla legge 14 aprile 1910, n.639, per le sue peculiari caratteristiche, non puo essere ricompresa tra le opposizioni all'esecuzione, alle quali si riferisce l'art. 3 della legge 14 luglio 1965, n. 818, attraverso il richiamo all'art 92 del RD 30 gennaio 1941, n 12. Di conseguenza, nei giudizi di opposizione ad ingiunzione fiscale, deve ritenersi applicabile la sospensione dei termini processuali, durante il periodo feriale, di cui all'art. 1 della citata legge n. 818 del 1965. (Conf. 2612-67, massima n. 329985).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Legge 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)