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Sez. 2, Sentenza n. 20490 del 17/06/2026 (Rv. 678680-01)

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - IN GENERE | Muro di cinta - Preesistenza di edificio nel fondo limitrofo posto a distanza inferiore a quella legale fra costruzioni - Edificazione in aderenza a muro di confine - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678680-01

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - IN GENERE

In tema di distanze legali, la costruzione in aderenza a un muro di confine, ai sensi dell'art. 878, comma 2, c.c., è consentita soltanto ove non preesista all'interno del fondo limitrofo un edificio posto a distanza inferiore a quella che deve per legge intercorrere tra i fabbricati.

Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 878

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)