Sez. L, Sentenza n. 1541 del 13/02/1998 (Rv. 512596 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Natura del relativo giudizio - Accertamento negativo - Rilevanza di violazioni non dedotte dall'opponente - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Il giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, disciplinato dagli art. 22 e seguenti legge n. 689 del 1981 integra un'azione di accertamento negativo, sicché il sindacato del pretore adito resta circoscritto alle questioni sollevate con i motivi dell'opposizione stessa e non può estendersi a violazioni di legge che non siano state dedotte dall'opponente.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)