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Sez. L, Sentenza n. 1541 del 13/02/1998 (Rv. 512596 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Natura del relativo giudizio - Accertamento negativo - Rilevanza di violazioni non dedotte dall'opponente - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512596-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Il giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, disciplinato dagli art. 22 e seguenti legge n. 689 del 1981 integra un'azione di accertamento negativo, sicché il sindacato del pretore adito resta circoscritto alle questioni sollevate con i motivi dell'opposizione stessa e non può estendersi a violazioni di legge che non siano state dedotte dall'opponente.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)