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Sez. 1, Sentenza n. 10815 del 04/12/1996 (Rv. 501036 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Poteri del Pretore - Sindacato limitato alle questioni dedotte con l'opposizione - Conseguenze - Censure deducibili e non dedotte nel giudizio di opposizione - Proponibilità in sede di legittimità - Esclusione - Fattispecie in tema di questione di successione nel tempo di norme comunitarie precettive in tema di illeciti nel settore vitivinicolo, senza contestuale successione tra norme interne sanzionatorie.
Stato
decisa il 1996-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501036-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti legge n. 689 del 1981 integra un'azione di accertamento negativo, sicché il sindacato del Pretore adito resta circoscritto alle questioni sollevate con i motivi dell'opposizione stessa e non può estendersi a violazioni di legge che non siano state dedotte dall'opponente; con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità censure deducibili nel giudizio di opposizione e che non siano state nello stesso dedotte (nella specie, questione di successione nel tempo di norme comunitarie precettive in tema di documenti che scortano il trasporto dei prodotti e di tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento CEE n. 986/89 della Commissione del 10 aprile 1989, di modifica del precedente regolamento n. 1153 del 30 aprile 1975, senza contestuale successione tra le norme nazionali sanzionatorie, contenute, quanto all'ultimo regolamento citato, nel D.L. n. 370 del 1987, convertito con modificazioni nella legge n. 460 del 1987).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)