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Sez. L, Sentenza n. 3721 del 03/06/1986 (Rv. 446600 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ART. 7, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - AFFISSIONE DELLE NORME DISCIPLINARI - ESTREMI - AFFISSIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO CONTENENTE DETTE NORME - SUFFICIENZA - LAVORATORI NON ADERENTI ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI STIPULANTI - ASSOGGETTABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446600-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ART. 7, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - AFFISSIONE DELLE NORME DISCIPLINARI - ESTREMI - AFFISSIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO CONTENENTE DETTE NORME - SUFFICIENZA - LAVORATORI NON ADERENTI ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI STIPULANTI - ASSOGGETTABILITÀ.*

Il precetto dell'art. 7, primo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, concernente l'affissione in luogo accessibile a tutti delle norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni ed alle procedure di contestazione delle stesse, è soddisfatto - realizzandosi in entrambi i casi l'esigenza di una più agevole conoscibilità del potere punitivo del datore di lavoro e dei relativi limiti - sia quando le norme disciplinari siano affisse come tali, avulse dal contratto che le contiene, sia quando sia affisso il contratto che contiene le stesse norme, pure in relazione ai lavoratori non aderenti alle associazioni sindacali che hanno stipulato il contratto collettivo, atteso il dovere di comportarsi con diligenza e secondo buona fede e quindi di accertarsi della esistenza nel contratto della parte disciplinare e prenderne visione. (V 3322/84, mass n 435356).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)