Sez. L, Sentenza n. 3322 del 01/06/1984 (Rv. 435356 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - AFFISSIONE DELLE NORME DISCIPLINARI - NECESSITÀ - MERA CONSEGNA AL DIPENDENTE DEL TESTO RELATIVO ED AFFISSIONE DURATA SOLO PER UN CERTO TEMPO - INIDONEITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - AFFISSIONE DELLE NORME DISCIPLINARI - NECESSITÀ - MERA CONSEGNA AL DIPENDENTE DEL TESTO RELATIVO ED AFFISSIONE DURATA SOLO PER UN CERTO TEMPO - INIDONEITÀ.*
L'art. 7 dello statuto dei lavoratori, nello stabilire che le norme disciplinari dell'impresa debbono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti, si riferisce sia alle norme predeterminate unilateralmente dall'imprenditore, sia a quelle recepite dalla contrattazione collettiva ed, avendo lo scopo di dichiarare e far conoscere al lavoratore il codice disciplinare dell'azienda, non è soddisfatto con la mera consegna al dipendente del testo del contratto collettivo, contenente tale disciplina. L'inosservanza di tale Onere di pubblicità non è esclusa dal fatto che l'affissione sia durata per un certo tempo, essendo necessario che sia in atto al momento del fatto che concreta la Mancanza disciplinare nonché in quello della contestazione dell'addebito e dell'irrogazione della sanzione, e determina la preclusione del potere disciplinare del datore di lavoro e la nullità insanabile della sanzione tuttavia comminata. (V 1104/81, mass n 411660; (V 4754/78, mass n 394451; (V 1717/78, mass n 391128).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)