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Sez. 6, Ordinanza n. 544 del 17/05/1972 Cc. (dep. 28/06/1972) Rv. 121480 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - CESSAZIONE DELLO STATO DI LATITANZA - IMPOSSIBILITA DI FAR CESSARE LO STATO DI LATITANZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121480-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - CESSAZIONE DELLO STATO DI LATITANZA - IMPOSSIBILITA DI FAR CESSARE LO STATO DI LATITANZA - IRRILEVANZA.*

A determinare lo stato di latitanza basta l'atto iniziale di volonta, con la quale il prevenuto determina la sua scelta; da quel momento colui che rifiuta obbedienza alle decisioni adottate ed agli ordini impartiti dalla giustizia del suo Paese, profitta dei vantaggi che gli derivano dal sottrarsi alla carcerazione, ma accetta anche gli svantaggi che dalla sua condotta possono derivargli. Nessun effetto puo pertanto essere attribuito all'eventuale impossibilita nella quale il latitante, fuggito all'estero, si sia venuto a trovare, di far cessare lo stato predetto, ne al caso di forza maggiore che gli impedisca di desistere dal suo rifiuto di obbedienza alle leggi dello stato: perche rappresentano eventualita accettate fin dal momento in cui egli ha preferito lo stato di latitanza e ne ha tratto vantaggio. (applicazione in tema di applicabilita dell'indulto ai latitanti). (V 113497, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)