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Sez. 2, Sentenza n. 843 del 15/03/1968 (Rv. 332142 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332142-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art.334 cod.proc.civ., la proposizione tardiva e consentita soltanto per le impugnazioni incidentali dirette contro l'impugnante principale o proposte in cause inscindibili o fra loro dipendenti e non anche per le impugnazioni incidentali autonome, mediante le quali, cioe, si censura la sentenza, che altri hanno impugnato per primi, in relazione a rapporti diversi, ancorche connessi, rispetto a quelli che hanno formato oggetto dell'impugnazione principale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)