Sez. 2, Sentenza n. 843 del 15/03/1968 (Rv. 332142 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art.334 cod.proc.civ., la proposizione tardiva e consentita soltanto per le impugnazioni incidentali dirette contro l'impugnante principale o proposte in cause inscindibili o fra loro dipendenti e non anche per le impugnazioni incidentali autonome, mediante le quali, cioe, si censura la sentenza, che altri hanno impugnato per primi, in relazione a rapporti diversi, ancorche connessi, rispetto a quelli che hanno formato oggetto dell'impugnazione principale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)