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Sez. 2, Sentenza n. 803 del 13/03/1969 (Rv. 339129 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - APPELLO PRINCIPALE PER LA SOLA PRONUNCIA SULLE SPESE GIUDIZIALI - APPELLO INCIDENTALE PER IL MERITO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339129-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - APPELLO PRINCIPALE PER LA SOLA PRONUNCIA SULLE SPESE GIUDIZIALI - APPELLO INCIDENTALE PER IL MERITO - INAMMISSIBILITA.*

La impugnazione incidentale tardiva puo essere proposta solo quando abbia ad oggetto lo stesso capo o punto della sentenza oggetto della impugnazione principale o, quanto meno un capo o punto della sentenza con quest'ultimo in rapporto di dipendenza o connessione e giammai capi o punti della decisione autonomi e diversi. Pertanto, se l'appello principale e stato proposto soltanto in riferimento al capo di pronuncia attinente alle spese del giudizio, l'appellato non puo proporre appello incidentale per i capi di merito della pronuncia. (V.2574-68 mass 335038 n.843-68 mass 332142 n.670-68 mass 331843).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)