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Sez. 5 - , Ordinanza n. 19579 del 24/07/2018 (Rv. 649822 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Istanza di discussione in pubblica udienza - Mancata considerazione - Nullità della sentenza - Configurabilità - Rilievo del vizio in appello - Rimessione al giudice di primo grado - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649822-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un'istanza di una delle parti ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che, pur travolgendo la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa, non determina, una volta dedotta e rilevata in appello, la "retrocessione" del giudizio in primo grado, poiché tale ipotesi non rientra tra quelle tassativamente previste dall'art. 59 del detto d.lgs. l'appello costituisce, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 33 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)