Sez. 5, Sentenza n. 3559 del 16/02/2010 (Rv. 611764 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di primo grado - Istanza di discussione in pubblica udienza - Mancato accoglimento - Nullità del procedimento - Configurabilità - Deduzione nel giudizio di appello - Rimessione al giudice di primo grado - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un'istanza in tal senso di una delle parti ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituisce una nullità processuale che, pur travolgendo la sentenza successiva per violazione del diritto di difesa, non determina, una volta dedotta e rilevata in appello, la retrocessione del processo al primo grado, non rientrando tale ipotesi tra quelle tassativamente previste dall'art. 59 del d.lgs. n. 546 cit., e costituendo l'appello, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 33 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)