Sez. 5, Sentenza n. 782 del 15/02/2000 Cc. (dep. 29/03/2000) Rv. 215729 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Reati edilizi - Sospensione dei procedimenti ex artt. 38 e 44 Legge n. 47 del 1985 - Condotte illecite proseguite dopo il 31.12.1993 - Applicabilità - Esclusione.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
In tema di reati edilizi le sospensioni dei procedimenti penali previste dagli artt. 44 e 38 della legge n. 47 del 1985, facenti parte del capo IV di detta legge, richiamato dall'art. 39, comma primo, della legge n. 724 del 1994, non si applicano con riferimento ai reati che, dalla contestazione o dagli atti, risultino proseguiti dopo la data del 31 dicembre 1993.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)